“IO STO CON L’AVVOCATO POLACCO”
STATUTO ASSOCIAZIONE
Articolo 1
(Principi e Finalità)
1. È costituita l’Associazione, senza scopo di lucro, denominata “io sto con l’avvocato polacco”, con sede legale in Roma alla Via Lagrange n. 1 – Cap 00197.
2. La durata dell’attività è a tempo indeterminato.
3. L’Associazione è composta da cittadini, imprenditori, lavoratori, professionisti, associazioni, società, cooperative, liberi pensatori, che si riconoscono nei valori della democrazia diretta, nella partecipazione attiva alla vita democratica, nella libertà di pensiero, nella produttività distributiva, con il primato dell’individuo partecipe alla vita collettiva ed organizzata secondo i principi della sussidiarietà ed in difesa dei principi e valorizza Costituzione Italiana.
4. L’Associazione, attraverso lo Statuto, garantisce ai propri soci la partecipazione alle decisioni organizzative decisionali che ineriscono le decisioni e l’organizzazione dell’associazione e delle cariche interne.
5. Le finalità dell’associazione fanno rifermento alla realizzazione dei valori della Costituzione Italiana anche attraverso tutte le forme di organizzazione sociale, politica, sindacale, confederale, associativa, lavorativa ed imprenditoriale, anche al fine di agevolare e garantire i soci attraverso forme solidaristiche, consulenziali, di studio, ludico culturali e di rappresentanza legale, giudiziale e stragiudiziale.
6. L’Associazione al fine della realizzazione i suoi scopi sociali può acquisire, gestire, spazi, corsi, strutture, attività in relazione al proprio scopo e senza fini di lucro se non quelle dell’autofinanziamento previsto dalla legge
Articolo 2
(Soci)
1. Sono soci dell’Associazione le persone maggiorenni, cittadine e cittadini Italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea, residenti, che si iscrivono all’Associazione, condividendone i valori, che sottoscrivono il modulo di adesione ottemperando alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto, impegnandosi altresì a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, secondo le proprie competenze.
La domanda di adesione va compilata e sottoscritta con annessione della fotocopia di un documento di identità valido e l’adesione si intende confermata se non confutata/sospesa, dal Comitato di Presidenza o dall’Organo delegato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Tutti i soci hanno diritto di:
a) partecipare alla scelta degli indirizzi sociali dell’Associazione ed all’elezione democratica degli organi secondo quanto dettato dal regolamento di attuazione, a condizione che siano in regola con i versamenti delle quote associative annuali ed a partecipare a tutte le elezioni interne ed esterne indette o partecipate dall’associazione;
b) avere accesso a tutte le informazioni, eventi e quant’altro venga posto in essere dall’Associazione in favore dei soci;
c) prendere parte alla vita sociale della stessa e degli organi centrali e periferici;
d) ricorrere agli organismi di garanzia preposti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione
qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.
4. La qualità di socio si perde in caso di:
a) Dimissioni
b) Mancato rinnovo
c) Mancati versamenti sociali
d) Espulsione
5. Sono soci fondatori i primi quattro soci che hanno costituito l’Associazione e sono chiamati a fare parte del Comitato di Presidenza
Articolo 3
organi e struttura
(Presidente e Comitato di Presidenza)
1. Il Presidente rappresenta l’Associazione, svolge l’incarico di legale rappresentante ed è eletto dal Comitato Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento. Dirige l’Associazione in tutte le sedi istituzionali, convoca tutti gli organi statutari e può delegare specifiche funzioni. Dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. Nelle more della costituzione del Comitato Nazionale, il Presidente viene eletto dal Comitato di Presidenza.
2. Il Presidente si avvale del Comitato di Presidenza per tutti gli incombenti che verranno ad esso affidati ed anche per l’ammissione dei soci e lo sostituisce in caso di dimissioni, sospensione, morte fino all’elezione del nuovo presidente.
3. Il Presidente è legale rappresentante, titolare, responsabile del simbolo dell’Associazione e ne cura l’utilizzo.
4. Il Comitato di Presidenza è composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere-Amministratore. Ogni singolo componente del Comitato di Presidenza, disgiuntamente, può essere autorizzato dal presidente a rappresentare l’Associazione sia giudizialmente sia in sede amministrativa e bancaria con ogni più ampia facoltà di legge.
5. Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente per approvare il Bilancio dell’Associazione.
(Comitato Nazionale)
6. Il Comitato Nazionale è composta da:
a) i Delegati eletti nelle regioni, nella quantità di uno ogni cento iscritti, oltre al rappresentate regionale
eletto da ogni Comitato Regionale.
b) il Comitato Nazionale è il più alto organismo collegiale, dopo il Comitato di Presidenza,
dell’Associazione.
c) il Comitato Nazionale può modificare lo Statuto e si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre anni ed è convocato dal Presidente o dal Comitato di Presidenza anche al fine dell’elezione del Presidente dell’Associazione;
d) le elezioni avvengono secondo le norme italiane sulle elezioni di primo e secondo grado, anche ai sensi del regolamento di attuazione.
(Amministratore / Tesoriere)
7. L’Amministratore/tesoriere ha la rappresentanza amministrativa dell’Associazione con ampi ed esclusivi poteri amministrativi/economici/finanziari ed è nominato dal Presidente con carica di durata quinquennale, ovvero temporalmente fiduciaria legata al Presidente stesso. Egli dirige amministrativamente/finanziariamente ed in piena autonomia, su indicazione programmatica del Presidente e del Comitato di Presidenza, l’associazione, manlevando il Presidente e gli altri organi da qualsivoglia responsabilità. Con decreto del Presidente, anche gli altri componenti del Comitato di Presidenza possono detenere gli stessi poteri dell’amministrazione disgiuntamente dallo stesso.
(Comitati regionali provinciale e comunali)
8. Sono previsti comitati regionali provinciali e comunali, per le comunità sociali territoriali con un numero minimo di soci di almeno trenta unità. Nelle more dei congressi elettivi dei presidenti regionali comunali e provinciali, il Comitato di Presidenza, sentito il Presidente, può nominate un presidente regionale provinciale o comunale, reggente.
9. All’elezione dei presidenti regionali provinciali e comunali partecipano gli iscritti della provincia e comune riferiti alla residenza del socio.
10.Tutti i Comitati sono convocati ordinariamente dal loro Presidente in prima e seconda convocazione almeno una volta ogni anno.
Articolo 4
(durata dei mandati degli organi)
1. I mandati del Presidente dell’Associazione e di tutti gli organi centrali e periferici durano cinque anni eventualmente rinnovabili
Articolo 5
(commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi)
1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto o dei Regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente e/o presidenziale, il Presidente nazionale può commissariare le strutture regionali e territoriali fino agli espletamenti congressuali ed agli espletamenti degli Organi preposti.
Articolo 6
(Collegio sindacale)
1. Il Comitato di Presidenza, eventualmente, prima della deliberazione del primo bilancio associativo nomina un Collegio sindacale composto di 3 membri, indicandone il Presidente. I sindaci debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
Articolo 7
(finanziamento)
1. Gli iscritti all’Associazione hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente la stessa, attraverso il contributo annuale d’iscrizione che sarà fissato insindacabilmente dal Comitato di Presidenza.
2. Il finanziamento dell’associazione è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge per le associazioni, dalle erogazioni liberali dei soci che dei non soci sia persone fisiche che giuridiche.
Articolo 8
(bilancio)
1. L’Amministratore/Tesoriere entro il 30 gennaio di ogni anno provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio dell’associazione in conformità della normativa societaria civile ed ogni 30 novembre il bilancio preventivo da sottoporre al Comitato di Presidenza per l’approvazione. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. L’Associazione ha l’obbligo di impedire gli utili di gestione delle attività.
Articolo 9
(Commissione probiviri)
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto nonché dei regolamenti, della disciplina societaria e di tutte le norme comportamentali sono svolte dalla Commissione dei Probiviri.
2. La Commissione è nominata dal Comitato di Presidenza e rimane in carica cinque anni e i componenti della stessa sono scelti tra gli associati di specchiata moralità sociale.
Articolo 10
(sanzioni disciplinari)
1. La Commissione dei probiviri irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto
2. Le sanzioni disciplinari sono:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione o la revoca degli incarichi;
c) la sospensione dall’Associazione per il tempo che riterrà congruo;
d) l’espulsione dall’Associazione
3. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso gerarchico al Comitato di Presidenza.
Articolo 11
(regolamenti)
1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Statuto, Il Comitato di Presidenza adotta i Regolamenti ad essa demandati.
Articolo 12
1. Per tutto quello non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme statali.
Registrato all’Ufficio Territoriale d Roma